Art. 9.
(Uso sperimentale dei prodotti fitosanitari).

      1. Chiunque intenda impiegare a scopo sperimentale prodotti non registrati o registrati per applicazioni diverse da quelle per le quali il prodotto è stato registrato ai sensi dell'articolo 7 deve chiedere apposita

 

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autorizzazione al Ministro della salute, precisando la località, l'epoca in cui la sperimentazione viene effettuata, le caratteristiche della sperimentazione nonché le sostanze e le tecniche impiegate.
      2. L'autorizzazione all'impiego sperimentale è concessa dal Ministro della salute conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, su parere dell'Agenzia, la quale può acquisire dal richiedente ogni informazione necessaria.
      3. Le derrate alimentari provenienti dai trattamenti con prodotti non registrati non devono essere destinate all'alimentazione dell'uomo e degli animali.
      4. Il Ministro della salute, su richiesta degli interessati e sentito il parere dell'Agenzia, può consentire che siano destinate al consumo alimentare le derrate provenienti da trattamenti effettuati con prodotti fitosanitari registrati, ma sperimentalmente impiegati per usi diversi da quelli per i quali sono stati registrati.